Bonus al 110% e cessione al fornitore: cosa succede se il prezzo è inferiore?
Impianti Fotovoltaici Verona , Climatizzazione Verona , Prodotti Tesla VeronaUna delle novità più rilevanti contenuta nel decreto Rilancio è la detrazione al 110% (sia per l’eco bonus che per il sisma bonus). Detrazione che può essere utilizzata in dichiarazione dei redditi oppure trasformata in sconto o credito d’imposta che può essere ceduto sia al fornitore dei lavori sia a banche e ad altri intermediari finanziari.
Spieghiamo ora quali sono le opzioni e un caso particolare che si può verificare oltre ai limiti operativi da considerare.
Detrazione, sconto o cessione
Le detrazioni fiscali eco bonus e sisma bonus possono essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo. Il contribuente può comunque optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
- trasformando il corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Quando si opta per lo sconto, il fornitore lo recupera sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Queste opzioni riguardano anche i lavori di ristrutturazione detraibili al 50% nonché l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (che beneficiano del 110% se collegati all’eco bonus maggiorato).
La cessione a un prezzo inferiore al valore nominale
Individuata la possibilità di cessione del credito d’imposta, può accadere che le parti, contribuente e impresa, si accordino per una cessione del credito d’imposta ad un prezzo inferiore a quello che è il suo valore nominale. In tale caso, per l’impresa cessionaria si genera una sopravvenienza attiva; ai sensi dell’articolo 88 del DPR 917/86 (TUIR), la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito. L’operazione dovrà essere contabilizzata nel momento in cui la cessione del credito è perfezionata nel cassetto fiscale dell’impresa.
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