Bonus 110% e imprese: per gli immobili è sempre ammesso
Domotica Verona , Impianti Fotovoltaici Verona , Climatizzazione Verona , Prodotti Tesla VeronaL’Ecobonus con reddito d'impresa diventa non solo per lavori su immobili strumentali ma anche per quelli merce e patrimonio: questo l’ultimo orientamento dell’Agenzia delle Entrate.
Il superbonus del 110% è disponibile anche per i lavoratori autonomi e le imprese, come anticipato negli ultimi giorni di giugno. Non cambia la tempistica: resta valido per i lavori effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 sulle parti comuni dell’edificio.
La vera novità è che l’agevolazione ora sarà riconosciuta non solo per i fabbricati strumentali delle imprese ma a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 34/e 2020. Le detrazioni fiscali per interventi antisismici o di riqualificazione e risparmio energetico vanno invece riconosciute a chi effettua i lavori ammessi al beneficio su immobili posseduti o detenuti con qualunque qualificazione, quindi non solo immobili strumentali ma anche immobili merce o patrimonio.Per il sisma bonus, invece, resta valido quando deciso precedentemente, quindi non sussistono particolari limitazioni alla detrazione per i titolari di reddito d’impresa.
Immobili d’impresa ammessi
- Immobili strumentali all’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale (es.: sede produttiva, ufficio, negozio).
- Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (es.: adibiti a locazione).
- Immobili patrimonio utilizzati come investimento dall’impresa (locati o meno).
Chi ne beneficia?
persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
associazioni tra professionisti;
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
IACP ed enti con medesime finalità;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Nella risoluzione n. 34/2020, si specifica che nei contenziosi in corso si dovrà ora tenere conto del nuovo indirizzo di prassi. In sintesi: “emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici”.
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